IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» ed in particolare: l'art. 40,  comma
2, lettera p), concernente la progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; l'art. 44-ter, comma 3, in  base  al  quale
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, « ... sono  ...  definite
le modalita' per la soppressione in via definitiva delle contabilita'
speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non  si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 5,  commi  4-ter  e  4-quater,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con
riferimento alla destinazione delle risorse residue»; l'art.  44-ter,
comma 4 in base al quale non rientrano tra  le  gestioni  individuate
dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio  istituite  ai
sensi della legge 25  novembre  1971,  n.  1041,  le  gestioni  fuori
bilancio  autorizzate  per  legge,  i  programmi  comuni   tra   piu'
amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonche'  i  casi
di urgenza e necessita'; 
  Visto l'art. 3,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  dell'8  febbraio  2017,  concernente  «Eliminazione   delle
gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti
correnti di tesoreria», il quale dispone che, in attuazione del comma
3 dell'art. 44-ter della legge n. 196  del  2009,  sono  definite  le
modalita' per la soppressione in via  definitiva  delle  contabilita'
speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non  si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 5,  commi  4-ter  e  4-quater,  della
legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni;  le
contabilita' speciali, inserite nell'allegato 3 - Lista B, al decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  dell'8  febbraio  2017,
afferenti ad eventi  calamitosi,  alle  quali  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al predetto art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge n. 225 del  1992,  sono  soppresse  a  seguito  di  istruttoria
tecnica  a  cura  del  Dipartimento  della   protezione   civile   da
effettuarsi avuto riguardo alla verifica  degli  interventi  gia'  in
corso o, comunque, contenuti in atti  di  programmazione  formalmente
approvati  e  integralmente  finanziati  a  valere   sulle   relative
disponibilita' residue alla data del citato decreto, alla provenienza
originaria  delle  risorse,  nonche'  a   contenziosi   eventualmente
pendenti; con uno o successivi decreti del Presidente  del  Consiglio
dei ministri e' individuata la data entro  la  quale  e'  operata  la
soppressione delle contabilita'  speciali  di  cui  alla  lista  B  e
indicata la destinazione delle eventuali disponibilita'  residue;  la
soppressione e' effettuata con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto l'art. 15, comma 5 del decreto-legge n. 6 del  1998,  recante
«Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate  delle
Regioni  Marche  e  Umbria  e  di  altre  zone  colpite   da   eventi
calamitosi», convertito con modificazioni,  dalla  legge  n.  61  del
1998, e successive modifiche  e  integrazioni,  che  dispone  che  le
risorse  previste  dal  medesimo  articolo   nonche'   le   ulteriori
disponibilita'  individuate  in  sede  di  intesa  istituzionale   di
programma siano utilizzate mediante apertura di contabilita' speciali
intestate ai Presidenti delle regioni, che operano  quali  funzionari
delegati e che i fondi che  affluiscono  alle  predette  contabilita'
siano mantenuti a disposizione  dei  funzionari  delegati  fino  alla
realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono  e
atteso che gli interventi di cui alle relative c.s. 1386 e  1923  non
risultano allo stato conclusi; 
  Vista l'ordinanza n. 343 del 9  maggio  2016  che  ha  disposto  il
subentro  della  Regione  Puglia  nelle  iniziative  finalizzate   al
superamento della situazione di criticita' nel settore  della  tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel
territorio della medesima regione, e da ultimo la  ordinanza  n.  562
dell'11 dicembre 2018 con cui  e'  stato  disposto  il  subentro  nel
regime ordinario ed e' stata prorogata la gestione della contabilita'
speciale n. 1683  fino  al  31  dicembre  2018  disponendo  che  alla
chiusura della c.s. si provveda  alla  successiva  riassegnazione  al
fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al  bilancio  delle
amministrazioni di provenienza; atteso pertanto che la c.s. 1683  non
puo' formare oggetto di  soppressione  in  via  definitiva  ai  sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
dell'8 febbraio 2017; 
  Visto l'Accordo di programma stipulato nel 2006  tra  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato  ed  il  Presidente  della  Regione  Campania  -
Commissario straordinario di Governo di cui alla  legge  n.  887  del
1984 per il completamento dei lavori di adeguamento  del  sistema  di
trasporto   intermodale   nelle   zone   interessate   dal   fenomeno
bradisismico in Campania, a valere sulla c.s.  3209;  atteso  che  la
c.s. 3209, secondo quanto disposto dall'art. 44-ter,  comma  4  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  non  puo'  formare  oggetto  di
soppressione in via definitiva ai sensi dell'art. 3, del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017; 
  Visto l'art. 12-bis, comma 2 del decreto-legge  n.  193  del  2016,
recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia   fiscale   e   per   il
finanziamento   di   esigenze    indifferibili»,    convertito    con
modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, e successive  modifiche  e
integrazioni, che prevede che le risorse giacenti sulle c.s., tra  le
quali la c.s. 5142 connessa all'emergenza relativa ad insediamenti di
comunita' nomadi nel territorio della Regione Campania,  istituite  a
favore degli ex commissari delegati siano  mantenuti  nelle  medesime
c.s. per essere  destinate  alle  finalita'  del  medesimo  articolo;
atteso che, secondo quanto disposto dalla norma citata,  la  medesima
c.s. non puo' formare oggetto di soppressione in  via  definitiva  ai
sensi dell'art. 3, del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri dell'8 febbraio 2017; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  111  del  2019,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  141  del  2019,  che
dispone   la   proroga    al    31    dicembre    2022    dell'Unita'
tecnica-amministrativa di cui all'art. 5, comma 1, del  decreto-legge
n. 136 del 10 dicembre 2013,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 6 del 6 febbraio 2014 e atteso pertanto che  la  c.s.  5148,
secondo quanto disposto dalla norma citata, non puo' formare  oggetto
di soppressione in via definitiva ai sensi dell'art. 3,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017; 
  Vista l'ordinanza n. 3722 del 19 dicembre 2008, recante  «Ulteriori
disposizioni conseguenti alla  dichiarazione  di  grande  evento  nel
territorio  della  Regione  Abruzzo   per   garantire   il   regolare
svolgimento  dei  XVI  Giochi  del  Mediterraneo  del   2009»,   come
modificata dall'  O.P.C.M.  n.  3742  del  18  febbraio  2009  ed  in
particolare l'art. 3 che prevede l'istituzione  di  una  contabilita'
speciale per l'attuazione dell'ordinanza, con le  modalita'  previste
dall'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  20  aprile
1994, n. 367 nonche' l'art. 5  che  dispone  che  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione  civile  resti
estranea ad ogni rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione
della ordinanza medesima e atteso pertanto che la c.s. 5262 non  puo'
formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi  dell'art.
3, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dell'8
febbraio 2017; 
  Visto l'art. 18, comma 5-quinquies,  del  decreto-legge  n.  8  del
2017, recante «Nuovi interventi urgenti in favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e  del  2017»,  convertito  con
legge  n.  45  del  2017,  che  dispone  che  i   soggetti   pubblici
beneficiari, tra cui anche il  Provveditorato  interregionale  Lazio,
Abruzzo e Sardegna, dei trasferimenti eseguiti,  ai  sensi  dell'art.
67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  dal  titolare
della gestione stralcio della contabilita'  speciale  n.  5281,  sono
autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste  disponibili
all'esito della rendicontazione  effettuata  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  per  le  medesime
finalita' di assistenza ed emergenza nascenti  dagli  eventi  sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016 e che le risorse della c.s. 5281 sono
confluite,  al   momento   della   relativa   chiusura,   a   diverse
contabilita', tra cui la c.s. 5340 e che,  pertanto,  secondo  quanto
disposto dalla norma  citata,  la  medesima  c.s.  non  puo'  formare
oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'art.  3,  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  dell'8  febbraio
2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
marzo 2017 che proroga,  con  incarico  rinnovabile,  il  commissario
straordinario per la liquidazione della societa'  EXPO'  2015  S.p.a.
fino al 31 dicembre 2019 e che pertanto, secondo quanto disposto  dal
provvedimento citato, la  c.s.  5390  non  puo'  formare  oggetto  di
soppressione in via definitiva ai sensi dell'art. 3, del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  n.  195  del  2009,  recante
«Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di  emergenza  in
materia di rifiuti nella Regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  Regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ed alla protezione civile» che prevede che per la  sollecita
riscossione da parte dei consorzi operanti nell'ambito del  ciclo  di
gestione dei rifiuti dei crediti vantati  nei  confronti  dei  comuni
campani, la nomina di  un  soggetto  liquidatore  per  l'accertamento
delle situazioni creditorie e debitorie pregresse,  facenti  capo  ai
consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti  negli
ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione  di
un apposito piano di liquidazione e l'ordinanza n. 3880 del 2010  che
ha previsto che, ai fini della corretta attuazione di quanto previsto
dal  suddetto  art.  12,  relativamente  all'attivita'  del  soggetto
liquidatore  per  l'accertamento  delle   situazioni   creditorie   e
debitorie pregresse, facenti capo al consorzio unico  delle  Province
di Napoli e Caserta, e'  istituita  apposita  contabilita'  speciale,
intestata  al  soggetto  liquidatore,  sulla  quale  confluiscono  le
risorse economiche gia' facenti capo al consorzio unico,  nonche'  le
ulteriori somme derivanti dalla gestione  ordinaria  della  compagine
consortile  e  che  le  risorse  economiche  che  confluiscono  sulla
contabilita' speciale di cui al precedente comma 1, cui si  applicano
le  previsioni  normative  di  cui  all'art.   15,   comma   3,   del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono destinate, prioritariamente,
al pagamento delle maestranze  impiegate  nell'ambito  del  consorzio
unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta e  che,  pertanto,
la c.s.  5437  non  puo'  formare  oggetto  di  soppressione  in  via
definitiva ai sensi dell'art.  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017; 
  Visti l'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, che prevede che i
Presidenti delle regioni subentrino relativamente  al  territorio  di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli  Accordi   di   programma   sottoscritti   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  le  regioni
ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
e nella titolarita'  delle  relative  contabilita'  speciali  nonche'
l'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014  recante  «Misure  urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,
la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
164 del 2014, che dispone che a partire dalla programmazione 2015  le
risorse destinate al finanziamento degli  interventi  in  materia  di
mitigazione  del  rischio  idrogeologico  siano  utilizzate   tramite
accordo  di  programma  e  che  l'attuazione  degli  interventi   sia
assicurata dal Presidente della regione in qualita' di Commissario di
Governo con i compiti, le modalita', la  contabilita'  speciale  e  i
poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91;
atteso che  le  c.s.  suddette,  ivi  compresa  la  c.s.  5447,  sono
utilizzate per la gestione degli interventi strutturali di  contrasto
al dissesto idrogeologico in ciascuna regione  e  che,  pertanto,  in
virtu' del combinato disposto delle suddette norme, la c.s. in parola
non puo' formare oggetto di soppressione in via definitiva  ai  sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
dell'8 febbraio 2017; 
  Visti l'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e
l'ordinanza  3728  del  2008   che   disciplina   le   modalita'   di
utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art.  32-bis  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di
conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del
sistema  scolastico,  nonche'  la  costruzione  di   nuovi   immobili
sostitutivi  degli  edifici  esistenti,  laddove   indispensabili   a
sostituire quelli a rischio  sismico,  secondo  quanto  previsto  dal
citato articolo della legge n. 244/2007 e atteso che  la  c.s.  5622,
aperta ai sensi del citato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, secondo quanto disposto dalla norma  citata,  non  puo'
formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi  dell'art.
3, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dell'8
febbraio 2017; 
  Vista la nota prot. n. 135608 del  10  maggio  2018  della  Regione
Liguria con la quale  si  richiede  l'approvazione  di  un  piano  di
riprogrammazione  delle  economie  accertate,  in  riferimento   alla
contabilita' speciale n. 5268; 
  Vista la nota prot. n.  45309  del  7  agosto  2017  della  Regione
Siciliana con la quale si richiede il prosieguo  delle  attivita'  in
regime ordinario per il completamento del piano degli interventi,  in
riferimento alla contabilita' speciale n. 5455; 
  Vista la nota prot. n. 2651 del  27  luglio  2018  del  commissario
liquidatore dell'Arcadis con la quale si  richiede  di  riversare  le
somme disponibili sul conto corrente intestato alla Regione  Campania
da assegnare alla Direzione generale per il governo del territorio, i
lavori  pubblici  e  la  protezione  civile,  in   riferimento   alle
contabilita' speciali nn. 2761 e 2764; 
  Viste le note della Regione Emilia Romagna prot. n.  568896  del  7
settembre 2018 e prot. n. 618104 del 9 ottobre 2018 con le  quali  la
regione medesima chiede il riversamento delle risorse  residue  sulle
c.s. 3020 e 5263 al bilancio dell'Agenzia regionale per la  sicurezza
territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna  per
la  realizzazione   di   uno   specifico   piano   finalizzato   alla
realizzazione di ulteriori iniziative; 
  Vista la nota prot. n. 230 del 30  aprile  2018  con  la  quale  la
Regione Molise chiede il riversamento  delle  risorse  residue  sulla
c.s. 3990 al bilancio dell'Agenzia regionale ricostruzione post-sisma
della  medesima  regione,  ente   competente   al   finanziamento   e
all'effettuazione dei pagamenti inerenti la ricostruzione post  sisma
2002 e valutata l'opportunita' di procedere anche per la c.s. 5456 al
riversamento delle risorse residue al bilancio della medesima agenzia
regionale; 
  Considerati gli esiti  dell'istruttoria  tecnica  del  Dipartimento
della protezione civile; 
  Considerato che, nel corso della predetta  istruttoria,  e'  emerso
che le contabilita' speciali nn. 2981, 5189  e  5405,  a  seguito  di
presentazione  di  apposita  istanza  dell'intestatario  di  ciascuna
contabilita' speciale, risultano chiuse dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  con   riversamento   delle   risorse   residue   alle
amministrazioni di provenienza; 
  Considerato che, nel corso della predetta  istruttoria,  e'  emerso
che le contabilita' speciali nn. 3224, 3917,  5281,  5403,  risultano
chiuse dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.
10, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  20  aprile
1994,  n.  367,  recante  «Regolamento  recante   semplificazione   e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili» con  riversamento
delle risorse residue all'erario; 
  Atteso che, nel corso della  predetta  istruttoria,  in  base  alle
disposizioni normative ed alle motivazioni riportate in premessa,  e'
emerso che alle gestioni di cui alle contabilita' speciali nn.  1386,
1683, 1923, 3209, 5142, 5148, 5262, 5340, 5390, 5437,  5447  e  5622,
non sono applicabili le modalita' di soppressione previste  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente Consiglio dei ministri  dell'8
febbraio 2017; 
  Considerato che, in base alle risultanze della citata  istruttoria,
le contabilita' speciali nn. 1231,  2761,  2764,  3006,  3020,  3261,
3270, 3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332, 5349,  5455,  5456  e  5642
possono essere soppresse in via  definitiva  ai  sensi  del  presente
decreto e  che  per  ciascuna  sono  state  individuate  la  data  di
soppressione e la destinazione delle risorse residue; 
  Considerato  che   le   risorse   originariamente   versate   nelle
contabilita' speciali, aperte con ordinanze emanate  ai  sensi  della
previgente legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  risultano  destinate  a
finalita' di  protezione  civile  e  pertanto  le  eventuali  risorse
residue devono essere parimenti destinate alle medesime finalita'; 
  Ritenuto che le eventuali risorse residue,  laddove  sia  possibile
individuare  le  amministrazioni  eroganti,  siano  riassegnate  alle
stesse, in proporzione alle risorse stanziate originariamente, ovvero
che le  stesse  siano  versate  alle  amministrazioni  ordinariamente
competenti  che  ne  abbiano  fatto   richiesta,   con   vincolo   di
destinazione correlato ad attivita' di protezione civile, o,  infine,
in mancanza del verificarsi  delle  predette  condizioni,  che  siano
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.  44  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Atteso che per le contabilita' speciali nn. 2761, 2764, 3020, 3261,
3990, 5263, 5268, 5455, 5456 e 5642, il Dipartimento della protezione
civile ha ravvisato l'opportunita' di versare  le  eventuali  risorse
residue alla data di chiusura alle  amministrazioni  individuate  con
vincolo di destinazione  delle  risorse  correlato  ad  attivita'  di
protezione civile; 
  Atteso che per le contabilita' speciali nn. 1231, 3006, 3270, 3912,
5261, 5332, 5349 il Dipartimento  della  protezione  civile,  essendo
venute meno le finalita', ha ravvisato l'opportunita' di  versare  le
eventuali risorse residue alla chiusura delle stesse all'entrata  del
bilancio della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  essere
riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma  1  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la nota prot. n. 40638 del 2  agosto  2019  del  Dipartimento
della protezione civile con la quale sono state inviate al  Ministero
dell'economia e delle finanze la bozza  di  decreto  e  la  relazione
illustrativa; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.  n.
218788 del 30 settembre 2019 con la quale sono state richieste alcune
modifiche ed integrazioni alla citata bozza di decreto; 
  Vista la nota del Dipartimento della  protezione  civile  prot.  n.
59219 del 15 novembre  2019  con  la  quale  e'  stato  trasmesso  al
Ministero dell'economia e delle finanze il nuovo testo  del  decreto,
recante le modifiche e integrazioni richieste dal medesimo  Dicastero
con la citata nota prot. n. 218788; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.  n.
253009 del 3  dicembre  2019  che  ritiene  condivisibile  l'impianto
complessivo  del  provvedimento   e   suggerisce   alcuni   possibili
interventi sulla formulazione del decreto, alcuni dei quali risultano
accolti dal Dipartimento della protezione civile; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione della data di soppressione  in  via  definitiva  delle
  contabilita' speciali nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261, 3270,
  3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332,  5349,  5455,  5456  e  5642  e
  destinazione delle risorse residue 
 
  1.  Nell'allegato  1,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto, sono riportate le contabilita' speciali di cui alla lista  B
dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'8 febbraio 2017 per le quali  operare  la  soppressione  in  via
definitiva,  con  indicazione  della  data  di   chiusura   e   della
destinazione delle risorse residue. 
  2.  La  soppressione  e'  effettuata  con  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.  3,  comma  3,  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  dell'8  febbraio
2017. 
  3. Alla chiusura delle contabilita' speciali nn. 1231, 3006,  3270,
3912, 5261, 5332, 5349 le  eventuali  risorse  residue  sono  versate
all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei  ministri
per essere riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio  dei
ministri, al Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'art.  44,
comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  4. Per le contabilita' speciali di cui all'allegato 1 con  scadenza
successiva  al  31  maggio  2020,  il  titolare  della   contabilita'
speciale, almeno trenta giorni prima della data di chiusura  prevista
per  la  relativa   contabilita'   speciale,   puo'   richiedere   al
Dipartimento  della  protezione  civile,  con   motivata   relazione,
l'eventuale  proroga  della  data  inizialmente   prevista   per   la
soppressione, per un periodo di tempo comunque non superiore a dodici
mesi.  La  proroga  potra'  essere  disposta,  previa  istruttoria  e
valutazioni del medesimo Dipartimento,  con  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile.